Lo Statuto

PREMESSA

Avendo il Concilio Ecumenico Vaticano II stimolato il senso di responsabilità dei laici a collaborare e aiutare il lavoro apostolico della Chiesa nel campo dell'Evangelizzazione e della Santificazione, ponendo con ciò il laicato ai suoi veri compiti che non si limitano alla passiva adesione ai principi della Chiesa imposti, ma implicano l'impegno a contribuire mediante l'esercizio del proprio ufficio alla santificazione del mondo, i Confratelli vennero alla determinazione di rivedere gli Statuti che furono approvati e promulgati sia dalla Rev.ma Curia di Sorrento, che dall'Assemblea della Fratellanza del 16 luglio 1798.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico e su precise indicazioni da parte dell' ufficio Diocesano delle Confraternite, la Fratellanza rivide nuovamente tale Statuto e Regole, modificando alcuni articoli in sintonia con le nuove norme che, approvati all'unanimità dall'Assemblea del 25 Marzo 1984, li resero più moderni ed aggiornati alle nuove esigenze del nostro tempo, senza però allontanarsi dalla volontà dei fondatori.

Inoltre,in base alla legge n°222 del 20 Maggio 1985 del nuovo Concordato,il nostro Sodalizio venne iscritto il 19 Maggio 1987 nel Registro delle Persone Giuridiche per gli Enti Ecclesiastici al n°19377, presso il Tribunale di Napoli. 

Infine lo Statuto e le Regole ridiscussi dai Confratelli hanno nuovamente avuto lievi modifiche per uniformarli a quanto richiesto dalla Rev.ma Curia di Sorrento-Castellammare; approvati all'unanimità dalla fratellanza nell'Assemblea straordinaria del 30 Novembre 1991, sono stati approvati dalla Rev.ma Curia che ne ha dato facoltà di promulgarli con Decreto del 20 Novembre 1992.

 

ART. 1°  ORIGINE

La Venerabile Congregazione dei Servi di Maria,fu fondata dal Parroco della Cattedrale,il Canonico Francesco Anton Ruocco con lo scopo di riunire in una pia istituzione i fanciulli della città di Sorrento sotto il titolo di Figliuoli o Schiavi di Maria, per assuefarli alle pratiche religiose,e farli diventare,” giunti all’età della ragione, morigerati ed onesti”.

Essa venne canonicamente riconosciuta dall’Arcivescovo di Sorrento,Mons. Filippo Anastasio nel 1717 con sede nella piccola Cappella di San Barnaba e successivamente anche il Papa Innocenzo XIII con propria BOLLA riconosceva ed arricchiva di molte Indulgenze la pia Istituzione nel 1723. 

Come tutte le Confraternite del Regno di Napoli lo STATUTO e le REGOLE furono approvate anche dal RE FERDINANDO II, il 2 Agosto 1776.

Dal 1868, ai SERVI DI MARIA è unito un altro Sodalizio, quello di San CATELLO VESCOVO, la più antica Istituzione sorta a Sorrento ed ancora in vita.

Essa venne fondata nel 1380 e successivamente i suoi Confratelli,che appartenevano al ceto nobile ed Ecclesiastico,chiesero nel 1586 l’aggregazione alla ARCICONFRATERNITA romana di MORTE ED ORAZIONE,il cui scopo principale,oltre al sacro culto,era quello di seppellire in qualsiasi Chiesa della città, i naufraghi portati dal mare, i poveri e quanti venivano trovati uccisi fuori di Sorrento in aperta campagna.

Quindi dal 1870,ogni Confratello che viene accolto tra i SERVI DI MARIA è automaticamente iscritto anche all’ARCICONFRATERNITA DI SAN CATELLO e DELLA MORTE.

Le due Confraternite hanno abiti distinti e diversi :

Quelli dei SERVI DI MARIA è composto da una lunga tunica bianca con scapolare dello stesso colore che pende dalle spalle, mentre il cingolo ed i guanti sono di seta azzurra ed un grosso medaglione con l’effigie della Madonna Assunta pende sul petto.

L’abito dell’ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE è interamente nero, sia la veste che il cappuccio che ne copre il capo e le spalle e anche il cingolo ed i guanti sono di seta nera, mentre sul petto pende un grosso medaglione d’argento con impresso un teschio su due tibie incrociate.

 

ART. 2°  SEDE

Le Congregazioni hanno sede a Sorrento nella propria Chiesa sita in via A. Sersale dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta in Cielo; essa fu edificata dal Canonico Giuseppe Corbo,Prefetto della Confraternita con offerte dei Confratelli e soprattutto per la munificenza del Cardinale di Napoli,il sorrentino Antonino Sersale che era stato uno dei primi Confratelli e venne solennemente benedetta nel 1761.

 

ART. 3°  SCOPO

Le due Confraternite hanno scopo prevalentemente di culto a sensi dell'art. 29,lettera C del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede; esse a norma del canone 298 par. 1 del Codice di Diritto Canonico,tendono "mediante l'azione comune,all'incremento di una vita più perfetta,alla promozione del culto pubblico e della dottrina Cristiana e ad altre opere di apostolato,quali sono le iniziative di evangelizzazione,esercizio di opere di pietà o di carità,animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito Cristiano".

Promuovendo pertanto nei congregati una chiara testimonianza di fede nel loro ambiente.

A tale fine curano:

· L'incremento del Culto Divino ed in particolare verso la Madonna;

· Momenti di preghiera comunitaria per la formazione dei Confratelli;

· Celebrazioni Eucaristiche in suffragio dei Confratelli defunti;

· La partecipazione alle funzioni della Settimana Santa;

· L'aiuto ai poveri e a coloro che versano in particolare stato di bisogno;

· Le attività socio-culturali;

· La collaborazione,a norma del Can. 328,con le altre Associazioni di fedeli,soprattutto con quelle esistenti nello stesso territorio.

 

ART. 4°  AUTORITA'

Le Confraternite dipendono esclusivamente dalla AUTORITA' ECCLESIASTICA per quanto riguarda l'esistenza,il funzionamento e l'amministrazione,in conformità al Can. 305 del Codice di Diritto Canonico.

 

ART. 5°  PATRIMONIO

Art. 1 - Il patrimonio è costituito:

· dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà della Confraternita;

· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di cassa;

· da eventuali erogazioni,donazioni o legati.

Art. 2 - L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.Alla fine di ogni esercizio,viene compilato un documento contabile in cui vengono riassunti e dimostrati i risultati della gestione; tale documento prende il nome di RENDICONTO.

Art. 3 - Il RENDICONTO dovrà essere approvato dalla assemblea dei Confratelli e trasmesso a norma del Can. 319 all'autorità ecclesiastica entro il 31 Marzo successivo.

 

ART. 6°  FRATELLANZA

· Sono Confratelli le persone che vengono ammesse dal Governo in seguito a pronuncia dell'Assemblea.

· L'aspirante confratello dovrà risultare persona di buona moralità,di provata fede religiosa e che abbia raggiunta la maggiore età.

· I Confratelli sono tenuti a rispettare le norme statuarie e quelle del regolamento interno e di quelle emanate dall'Autorità Ecclesiastica.

· La qualifica di confratello si perde per dimissioni,per indegnità,per assenteismo pluriennale e per altre cause previste dal Can. 316,con provvedimento della Amministrazione.

 

ART. 7°  AMMINISTRAZIONE

· Le Congregazioni sono amministrate da un GOVERNO costituito dal PRIORE,dal primo ASSISTENTE e dal secondo ASSISTENTE,investiti di mandato quinquennale per elezione della Assemblea dei Confratelli.

· Completano l'amministrazione il TESORIERE,che viene pure eletto dalla Fratellanza insieme al Priore ed agli Assistenti,mentre il SEGRETARIO viene scelto dal Priore a sua discrezione.

· Il GOVERNO delle Congregazioni è l'organo esecutivo della volontà assembleare,in materia di straordinaria amministrazione,eso è autonomo nelle sue decisioni.

· Il PRIORE rappresenta legalmente la confraternita nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e degli amministratori; nei casi di urgenza può esercitare i poteri dell'amministrazione,salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione successiva.Il PRIORE non può essere rieletto per la terza volta consecutivamente e comunque il suo mandato non può durare più di dieci anni consecutivi.

 

ART. 8° DIREZIONE SPIRITUALE

La direzione spirituale delle Congregazioni è affidata ad un PADRE SPIRITUALE,che viene nominato dall'Ordinario Diocesano,a norma del Can. 317 del Codice di Diritto Canonico,ed il suo compito è strettamente spirituale,provvede alla formazione dei Confratelli ed è responsabile dell'esercizio del culto nella Chiesa della Congrega. Partecipa inoltre alle riunioni del Governo con parere esclusivamente consultivo.

 

ART. 9°  ASSEMBLEE

· I Confratelli sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA; tale carattere risulterà dall'avviso di convocazione.Il compito dell'Assemblea è quello di indirizzare l'attività del Governo.

· Hanno diritto di voto tutti i Confratelli purchè non colpiti da sanzioni o da altre incompatibilità previste dal REGOLAMENTO interno.

· L'ASSEMBLEA ORDINARIA dovrà essere convocata dal governo almeno una volta l'anno.

· L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA,può essere convocata dal Governo su richiesta dello stesso oppure da un terzo dei Confratelli.

· L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA potrà deliberare sulle modifiche dello STATUTO e su quanto ad essa demandato per Statuto e Regolamento,il tutto salvo ratifica dell'Autorità Ecclesiastica,Can. 3050 C.J.C.

· Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono validi previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.

 

ART. 10°  RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente Statuto,si applicheranno le norme del Codice di Diritto Canonico,le altre leggi Ecclesiastiche e le leggi dello Stato,se ed in quanto applicabili.